Come fare per


MISURE ALTERNATIVE
Informazioni

Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione, regolate dagli artt. 47-52 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi (cioè con sentenza non più impugnabile) e sono principalmente: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà. 

Oltre a queste misure alternative alla detenzione, sono previste anche la liberazione condizionale (art. 176 c.p.) e, per i cittadini di uno stato non appartenente all’Unione europea irregolarmente presenti in Italia, condannati o detenuti, l’espulsione dal territorio italiano come sanzione alternativa alla detenzione: ad esse sono dedicate altre, specifiche parti di questo sito, nella sezione “come presentare le istanze”.

Rientra nei benefici alternativi alla detenzione anche l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi mesi, come previsto dalla legge 26 novembre 2010, n. 199 e succ. modifiche, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”. Per tale legge, si veda l’apposito come presentare istanza di esecuzione presso il domicilio, legge 199/2010 in questa sezione del sito.

Il diverso grado di libertà contraddistingue le varie misure: la semilibertà prevede di compiere un’attività fuori dal carcere per una parte della giornata, tornando nell’istituto penitenziario quando non si svolge tale attività; la detenzione domiciliare permette di trascorrere tutto il tempo fuori dall’istituto, in un luogo determinato (abitazione, comunità, luogo di cura o assistenza) potendosene allontanare solo con l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, per brevi periodi e particolari ragioni, in casi e in ore stabiliti, con la vigilanza delle forze dell’ordine; l’affidamento in prova al servizio sociale è la misura alternativa con il grado di libertà maggiore, con possibilità di spostamento anche ampia, se motivata, ma sempre con l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e la supervisione dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe, un tempo chiamato Centro servizi sociali per adulti).

I criteri di ammissibilità sono vari e tengono conto innanzitutto dell’entità della condanna, della pena già espiata e da espiare, che andranno poi rapportate anche a determinate condizioni soggettive (per esempio età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).

Per le persone detenute, allorché il prolungarsi della permanenza in carcere possa costituire un grave pregiudizio, è possibile chiedere l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare art 47 ter co. 1 quater o.p. e dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 4 ordinamento penitenziario). L’istanza va indirizzata al Magistrato di Sorveglianza competente per il territorio dove si trova il carcere, il quale concederà o meno la misura alternativa in via provvisoria valutando la presenza del “grave pregiudizio” e la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura. Gli atti verranno immediatamente trasmessi al Tribunale di Sorveglianza.

Possono richiedere una misura alternativa anche le persone non detenute, cioè coloro i quali, al momento della condanna a una pena non superiore a tre anni di reclusione o a quattro anni di reclusione (art 47 ter co. 1 ord. Pen.) o a sei anni, se si tratta di soggetto dipendente da alcool o droga, siano in stato di libertà: il pubblico ministero, come prevede l’art. 656 del codice di procedura penale, sospende l’esecuzione della sentenza per trenta giorni, entro i quali l’interessato (o il difensore) potrà presentare istanza di concessione di una misura alternativa. L’istanza va indirizzata al pubblico ministero, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente.

Se la misura alternativa è chiesta da persone tossicodipendenti o alcooldipendenti, è necessario allegare alla domanda a pena di inammissibilità la certificazione rilasciata dal Sert dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l’indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi) e l'attestazione dell'idoneità del programma terapeutico concordato.

Merita ricordare che il Tribunale di Sorveglianza può concedere d'ufficio una misura alternativa diversa da quelle chieste nell’istanza presentata dall’interessato.

Nel caso l’istanza di concessione di misura alternativa non sia accolta, si dà inizio o si riprende l’esecuzione della pena in regime carcerario. Nel caso l’affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate o la legge penale, la misura alternativa può essere sospesa o revocata e l’interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative, di permessi-premio, di attività lavorativa all’esterno dell’istituto penitenziario (art. 58 quater legge 354/1975).

Normativa di riferimento
  • artt. 47-52 e 58 legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”;
  • art. 656 c.p.p.;
  • art. 176 c.p. e 682 c.p.p.;
  • art. 16, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

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