Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione, che può essere proposto dal pubblico ministero, dall’interessato e dal difensore entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento (ex art.666 co.6 c.p.p.).
Parimenti può essere proposto ricorso per cassazione avverso i decreti di inammissibilità del Presidente del Tribunale di Sorveglianza emessi ai sensi dell'art.666 co.2 c.p.p..
I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall’art. 606 c.p.p..
Il ricorso va presentato al Tribunale di Sorveglianza – che lo registra e lo inoltra alla Corte Suprema di Cassazione per la trattazione. |