Come fare per


AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Informazioni

La persona condannata che si trovi in disagiate condizioni economiche e che intenda avviare un procedimento di Sorveglianza (istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, o per la rateizzazione della pena pecuniaria, o di riabilitazione, o quant’altro di competenza della Magistratura di Sorveglianza) può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, detto anche “patrocinio gratuito”. Se la richiesta sarà accolta, le spese relative al procedimento, prima tra tutte quelle per l’avvocato difensore (la cui assistenza, trattandosi di procedimento penale, è obbligatoria) saranno sostenute dallo Stato. Il patrocinio gratuito è regolato dalla Parte III (artt. 74-145) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, in applicazione dell’art. 24 della Costituzione che riconosce l’assistenza legale gratuita alle persone meno abbienti.

Limiti di reddito

Si può ottenere il beneficio qualora la somma dei redditi imponibili (detti anche “lordi”, cioè prima delle trattenute fiscali) di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, come risultano dall’ultima dichiarazione Irpef, non superi i 11.528,41 euro, aumentati di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Tale limite, aggiornato al all'aprile 2014, è riveduto ogni due anni e comprende anche eventuali redditi esenti dall’Irpef o soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte.

Qualora la causa in discussione veda il richiedente opposto a un familiare, si considera soltanto il reddito del richiedente (art. 76, 77 e 92 D.P.R. 115/2002).

Esclusioni

Secondo gli artt. 91 e 76, comma 4-bis, del Testo unico in materia di spese di giustizia, non possono essere ammessi al gratuito patrocinio gli imputati o condannati per reati fiscali o per reati di associazione mafiosa (previsti dall’art. 416 bis c.p.), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (previsti dall’art. 74 D.P.R. 309/1990), associazione finalizzata al contrabbando. Inoltre, non possono essere ammessi al gratuito patrocinio coloro i quali nominino un secondo difensore di fiducia.

Presentazione e sottoscrizione della domanda

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata assieme all’istanza a cui si riferisce (se si chiede, ad esempio, la concessione di una misura alternativa alla detenzione o la rateizzazione della pena pecuniaria) oppure dopo aver ricevuto dal Tribunale o dall’Ufficio di Sorveglianza la comunicazione della data dell’udienza (“Decreto di fissazione udienza”).
La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), può essere presentata dall’interessato o dal difensore di fiducia. Va indirizzata al Tribunale oppure all’Ufficio di Sorveglianza, a seconda dell’istanza presentata. Può essere spedita a mezzo lettera raccomandata.

  • Se è l’interessato a presentarla, la deve firmare e deve allegare la fotocopia di un documento di identità;
  • Se la domanda è presentata dal difensore, deve essere firmata dall’interessato e la firma autenticata dal difensore;
  • Se l’interessato è detenuto o internato, può presentare la domanda all’ufficio matricola dell’istituto penitenziario, firmandola in presenza di un addetto che autenticherà la firma oppure allegando fotocopia di un documento di identità, e l’ufficio trasmetterà la domanda alla cancelleria del Magistrato competente.
Compilazione della domanda

Il contenuto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è previsto dall’art. 79 del D.P.R. 115/2002.
La domanda pertanto deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • l’indicazione del procedimento a cui si riferisce (riportando l’oggetto dell’istanza per la quale si chiede il patrocinio gratuito e, possibilmente, il “numero Sius” scritto in alto a sinistra nel “Decreto di fissazione udienza”);
  • le generalità e il codice fiscale dell’interessato e di tutti i componenti della famiglia anagrafica;
  • una “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, dove si attesta che il reddito imponibile complessivo rientra nei limiti stabiliti dalla legge, indicandone l’ammontare (per i limiti di reddito e le modalità di calcolo, vedi quanto spiegato in precedenza);
  • l’impegno a comunicare ogni variazione dei redditi rilevante ai fini della concessione del beneficio, entro trenta giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della comunicazione reddituale precedente. Nella domanda, si può indicare il nome di un avvocato di fiducia, scegliendolo tra quelli iscritti negli appositi elenchi predisposti dall’Ordine degli avvocati oppure ci si può rimettere al difensore nominato d’ufficio.
Allegati

Alla domanda è opportuno allegare la documentazione comprovante le condizioni reddituali: modelli Cud, modelli 730, estratti conto bancari da cui risultino gli accrediti da stipendio o pensione, o altra documentazione reddituale dell’interessato e dei familiari conviventi. Ovviamente se si dichiara che non vi è alcun reddito e non si hanno disponibilità economiche, nulla può essere allegato e farà testo la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”. E’ anche opportuno indicare (allegando la relativa documentazione) se si è proprietari di beni immobili o mobili registrati:

  • immobili, specificando se si tratta della casa dove si abita e se vi sono altri comproprietari;
  • mobili registrati (veicoli con targa), specificandone tipo, modello e anno di immatricolazione.
Verifiche e sanzioni

Il Magistrato può chiedere alla Guardia di finanza di effettuare i relativi controlli, anche sul tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche. Nel caso le dichiarazioni reddituali contenute nell’istanza risultino incomplete o false o nel caso non vengano comunicati eventuali aumenti di reddito dopo la concessione del gratuito patrocinio, oltre a non ottenere il beneficio (o doverlo restituire), l’interessato va incontro a pesanti sanzioni penali (reclusione da uno a cinque anni, art. 95 del D.P.R. 115/2002).

Cittadini di stati non appartenenti all'unione Europea

Se il richiedente è un cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la dichiarazione che indica l’ammontare del proprio reddito imponibile prodotto all’estero deve essere corredata da una certificazione che ne attesti la veridicità, rilasciata dall’autorità consolare del paese d’origine. Questa certificazione può essere presentata anche dal difensore o da un familiare del richiedente, nel caso si tratti di persona detenuta o internata.

Esito

Entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza, se è completa, se sussistono le condizioni reddituali previste dalla legge e se non vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato disponga di redditi superiori, il Magistrato ammette il richiedente al patrocinio a spese dello Stato. In caso di rigetto, l’interessato può presentare ricorso. Se la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene accolta, l’onorario e le spese spettanti al difensore saranno liquidati dall’amministrazione giudiziaria.
Nulla pertanto sarà dovuto dall’assistito all’avvocato.

Normativa di riferimento
  • Art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana;
  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, parte III (artt. 74-145);
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, in particolare gli artt. 38, 46, 47, 48, 75, 76.
Ricorsi

Ai sensi e con le modalità di cui all'art.99 del DPR 115/2002 avverso il decreto di rigetto è ammesso, entro venti giorni dalla notizia, ricorso al Presidente del tribunale di sorveglianza. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza va notificato a cura dell'interessato all’Ufficio finanziario che è parte nel processo.

Ai sensi della circolare 6 maggio 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia sono assoggettati al pagamento del contributo unificato, i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l’opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento.

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