Come fare per


ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA PRESSO IL DOMICILIO (PER PENA, ANCHE RESIDUA, NON SUPERIORE A DICIOTTO MESI)
Informazioni

La legge 26 novembre 2010, n. 199, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”, ha ampliato i criteri di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Un anno dopo, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", all'art. 3 ha elevato a diciotto mesi il limite di pena entro cui la detenzione domiciliare può essere richiesta.

I provvedimenti consentono ai condannati, con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, di scontarla presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato, che lo accolga.
Non si applica:

  • ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, vedi “glossario”);
  • ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
  • ai detenuti sottoposti al regime di Sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario);
  • qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
  • qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla Sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

Nel caso la condanna a diciotto mesi – o meno – di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l’esecuzione, accerta l’esistenza e l’idoneità dell’alloggio o, se si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente, verifica la documentazione medica e il programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al Magistrato di Sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare e l’imposizione delle opportune prescrizioni.

Nel caso invece che il condannato, con pena da scontare fino a diciotto mesi, sia in carcere, potrà presentare la richiesta al Magistrato di Sorveglianza. In ogni caso – anche senza la richiesta dell’interessato – la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto, che rientra nelle condizioni previste dalla legge, una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool intenzionata a seguire un programma di cura. Il Magistrato di Sorveglianza provvederà con un’ordinanza, imponendo le opportune prescrizioni.

La legge n. 199/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se con armi).

Normativa di riferimento
  • Legge 26 novembre 2010, n. 199, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno” (Gazzetta ufficiale n. 281 del 1-12-2010 ). (Sintesi del contenuto della legge e scheda di lettura);
  • decreto legge 22 dicembre 2011, n. 2011, "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" (Gazzetta ufficiale n. 297 del 22-12-2011);
  • legge 21 febbraio 2014 n. 10 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146.

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