Come fare per


RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA
Informazioni

La persona condannata a una pena pecuniaria, qualora si trovi temporaneamente nell’impossibilità di pagarla, può chiedere la rateizzazione del pagamento.

La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), deve essere indirizzata al Magistrato di Sorveglianza competente sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio.

Occorre:

  • indicare le generalità di chi chiede la rateizzazione della pena pecuniaria;
  • indicare con precisione la sentenza o il decreto penale per cui si chiede il beneficio (tipo di provvedimento, data, autorità giudiziaria che l’ha emesso);
  • indicare con precisione l’importo della pena pecuniaria che si deve pagare (allegando copia dell’eventuale notifica inviata dalla Agenzia per la riscossione competente per territorio), il numero delle rate mensili con cui si intende effettuare il pagamento (non più di trenta) e il relativo importo mensile;
  • spiegare e documentare il motivo per cui non è possibile pagare in una unica soluzione:mancanza di lavoro, problemi di salute, ecc. (allegare modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, ecc);necessità di provvedere ai familiari a carico e alle loro necessità (allegare stato di famiglia e documentazione);spese importanti e non eliminabili, per esempio affitto dell’abitazione, rate del mutuo per l’abitazione, ecc. (allegare il contratto d’affitto o la documentazione bancaria);quant’altro ritenuto utile (allegando documentazione).

La disciplina che regola le pene pecuniarie prevede, qualora il pagamento non avvenga spontaneamente entro i termini fissati, l’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia per la riscossione. L’art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, ha previsto la costituzione di Equitalia Giustizia, una società per azioni per la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia). Equitalia avvia le procedure di riscossione (dalla comunicazione ai solleciti fino al recupero coattivo) e potrebbe proseguirle anche dopo che l’interessato ha presentato istanza di rateizzazione. Si suggerisce, pertanto, di inviare a Equitalia copia dell’istanza di rateizzazione con il timbro “depositato” apposto dalla cancelleria dell’Ufficio di Sorveglianza.

E’ fondamentale, per accelerare i tempi dell’istruttoria, allegare alla domanda presentata all’Ufficio di Sorveglianza tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto. La documentazione renderà più agevoli i controlli che l’Ufficio compirà in ogni caso attraverso le Forze dell’ordine, le banche dati del Ministero della giustizia, quelle del Ministero dell’economia e delle finanze, gli operatori socio-sanitari e quanti in possesso di informazioni utili alla valutazione.

CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN LIBERTA' CONTROLLATA O LAVORO SOSTITUTIVO.

La rateizzazione può essere concessa in caso di insolvenza, cioè di difficoltà economica che impedisce temporaneamente di pagare. Diversa è la condizione di insolvibilità, cioè di impossibilità permanente per il condannato di pagare la pena pecuniaria. In tal caso la società per la gestione dei crediti, dopo aver cercato di applicare anche le procedure esecutive di recupero forzoso (ad esempio pignoramenti o ipoteche) invierà gli atti alla Procura della Repubblica che li trasmetterà al Magistrato di Sorveglianza il quale, verificata l’effettiva e permanente impossibilità di pagare, potrà disporre la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo, nella misura di un giorno ogni 250 euro di pena pecuniaria. A questo punto, l’interessato potrà chiedere il “differimento della conversione” per un massimo di sei mesi, cioè chiedere altri sei mesi di tempo per poter pagare la pena pecuniaria prima di iniziare la liberà controllata o il lavoro sostitutivo. Il pagamento della pena pecuniaria è comunque possibile in qualsiasi momento, anche dopo la conversione.

Normativa di riferimento
  • art. 660, 3° c. c.p.p.
  • art. 133 ter c.p.
  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia, in particolare la parte VII dedicata alla riscossione.
  • Legge 689/1981, art. 105.

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