Come fare per


LIBERAZIONE ANTICIPATA
Informazioni

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. Lo prevede l’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato o dal suo difensore con istanza scritta (in carta semplice, senza marche da bollo). Gli istituti di pena dispongono generalmente di moduli appositi. Un fac-simile di istanza è stato predisposto anche in questo sito (vedi sotto). La domanda va indirizzata al Magistrato di Sorveglianza, che ha giurisdizione sull’istituto in cui l’interessato è detenuto al momento della richiesta; oppure, se l’interessato è libero, al Magistrato di Sorveglianza competente sul luogo in cui ha la residenza.

Con decreto legge n. 140/2013 convertito nella legge 21/02/14 n. 10 è stata introdotta la liberazione anticipata speciale che consente ai detenuti con esclusione di quelli condannati per i reati di cui all’art 4 bis o.p. , che a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, di beneficiare di una maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che, nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
Occorre:

  • indicare le generalità e i recapiti di chi chiede la liberazione anticipata;
  • indicare se si sta espiando la pena in regime carcerario o in regime di misura alternativa (e specificare quale);
  • indicare con precisione la sentenza in esecuzione (numero, data, tipo di sentenza, autorità giudiziaria che l’ha emessa);
  • indicare i semestri per i quali si richiede il beneficio, con le date di inizio e fine di ciascun semestre e il luogo dove si è scontata la pena (carcere o luogo di effettuazione della misura alternativa).

Il Magistrato di Sorveglianza concede il beneficio della liberazione anticipata qualora ve ne siano i presupposti (la partecipazione all’opera di rieducazione e il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia, con la comunità esterna), documentati da una apposita relazione comportamentale della direzione del carcere, dell’Uepe o dell’autorità preposta alla vigilanza (Carabinieri o Commissariato di Pubblica Sicurezza). Ovviamente, nega il beneficio nel caso di comportamento scorretto in carcere o nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per le misure alternative.

Attenzione:

  • l’istanza deve riferirsi all’esecuzione di sentenze definitive; se l’interessato è ricorrente o appellante o, a maggior ragione, in custodia cautelare, non può chiedere la liberazione anticipata;
  • l’istanza deve inoltre riferirsi a un solo “titolo” in esecuzione, cioè a una sola sentenza; se l’interessato sta scontando pene relative a diverse sentenze, oppure ha un “presofferto” (cioè ha scontato nel passato un periodo di pena) relativo ad altre sentenze, è meglio chieda, e attenda, il cosiddetto “cumulo”, cioè il calcolo preciso di quanto ha scontato e quanto deve scontare, su cui poi applicare il beneficio della liberazione anticipata;
  • l’istanza può essere presentata anche poco prima della scadenza del semestre a cui si riferisce: l’istruttoria però inizierà il giorno della scadenza del semestre (altrimenti le informazioni sul comportamento non potrebbero tenere conto dell’intero periodo);
  • nel caso la concessione del beneficio, detraendo i 45 giorni di condanna, faccia scattare il “fine pena” e determini così l’effettiva liberazione, l’Ufficio di Sorveglianza effettua un’istruttoria particolarmente veloce; però le necessarie informazioni e autorizzazioni, sebbene sollecitate, potrebbero non arrivare in tempo e comportare qualche giorno di ritardo nell’emissione dell’ordinanza e nella conseguente liberazione.

La liberazione anticipata è un riconoscimento dell’impegno del condannato, non propriamente una misura alternativa alla detenzione, sebbene l’art. 54 della legge 354/1975 si trovi all’interno del Capo VI, dedicato alle “Misure alternative alla detenzione”.

Normativa di riferimento
  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, art. 54; Legge 21 febbraio 2014 n. 10.
  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, art. 103.

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