Come fare per


LIBERAZIONE CONDIZIONALE
Informazioni

La liberazione condizionale è l'antesignana delle misure alternative alla detenzione. E’ prevista dall’art. 176 del codice penale e può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza qualora il condannato, nel periodo trascorso in carcere, abbia tenuto un comportamento tale “da far ritenere sicuro il suo ravvedimento”. Dovrà inoltre aver scontato in carcere almeno trenta mesi e, comunque, qualora la pena che rimane da scontare sia inferiore a cinque anni, almeno metà della pena. Per i recidivi, la pena già scontata deve essere di quattro anni, e non meno di tre quarti del totale. Gli ergastolani devono aver trascorso 26 anni in carcere. E’ necessario inoltre aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimenti, multe o ammende, spese di giustizia).

Dall’entrata in vigore della legge di riforma dell’ordinamento penitenziario (la cosiddetta “legge Gozzini”, n. 354/1975), è stata richiesta e applicata sempre meno, sia perché le misure alternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare e della semilibertà sono più articolate e flessibili, sia perché il requisito del “sicuro ravvedimento” è difficilmente verificabile. In taluni casi, viene tuttora richiesta per i condannati a lunghe pene detentive.

La liberazione condizionale prevede (art. 230 c.p.) che l’interessato, ottenutala, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con eventuali prescrizioni, per il periodo rimanente di pena da espiare.

La liberazione condizionale viene revocata in caso di altra condanna o di mancato rispetto delle prescrizioni e il tempo trascorso fuori dal carcere potrà non essere considerato come pena espiata.

Normativa di riferimento
  • Artt. 176, 177 e 230 Codice penale.
  • Art. 682 Codice di procedura penale

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