Come fare per


RECLAMI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Informazioni

L'istituto del reclamo al magistrato di sorveglianza è disciplinato dagli artt. 35, 35-bis-35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

Reclami “generici” art 35 o.p. I detenuti possono rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al direttore dell’istituto, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità in visita all’istituto, al presidente della Giunta regionale, al Presidente della Repubblica.

Reclami giurisdizionali (art 35 bis o.p.) Contro i provvedimenti riguardanti la violazione dei diritti dei detenuti e gli addebiti disciplinari: i reclami vanno indirizzati al Magistrato di Sorveglianza (art. 69 legge 354/1975).

Reclami giurisdizionali (art 35-ter o.p.) In caso di comprovato trattamento inumano e degradante, su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione di pena detentiva pari ad un giorno per ogni dieci giorni di reclusione, con previsione, in via residuale, della liquidazione di € 8,00 per ciascuna giornata di detenzione.

 

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