Come fare per


RICHIEDERE FOTOCOPIE
Informazioni

Gli atti giudiziari sono, per loro natura, strettamente riservati. Possono prenderne visione, ed eventualmente farne copia, gli interessati e i loro difensori, o soggetti altrimenti legittimati.
Gli avvocati possono consultare i fascicoli, previa verifica del mandato difensivo, in orario di apertura al pubblico e, nei giorni di udienza, prima del suo inizio. Possono richiedere fotocopie utilizzando l’apposito modulo. Il pagamento si effettua attraverso marche per diritti di cancelleria, che devono essere consegnate in cancelleria per un importo pari ai diritti di copia dovuti.
I diritti di copia sono stabiliti dal D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, artt. 267-269 e tabelle allegate n. 6, 7 e 8. L’art. 270 stabilisce che per le copie urgenti, da rilasciarsi entro due giorni dalla richiesta, il diritto di copia è triplicato.
I diritti di copia vengono adeguati ogni tre anni, come previsto dall’art. 274 del D.P.R. 115/2002, in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’Istat. Al fine di incentivare l’uso dei supporti elettronici al posto della carta, una nuova normativa (Decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, art. 4 comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24) ha aumentato del 50 per cento i diritti per le fotocopie in formato cartaceo, lasciando invariati gli importi nel caso si richiedano copie in formato elettronico. Attualmente vigono gli aggiornamenti stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014. Gli aumenti riguardano i diritti di copia semplice, quelli di copia autentica e il diritto relativo alla certificazione di conformità, che passa a 9,21 €.

Tenuto conto della normativa citata e delle circolari esplicative, gli importi per effettuare copie di atti giudiziari, aggiornati al 10 marzo 2014, sono i seguenti:
Per i dati rilasciati in formato elettronico, nel caso non sia possibile la contabilizzazione delle pagine memorizzate, i diritti ammontano a:

€ 4,31 per ogni floppy disk (1,44 MB);
€ 306,97 per ogni compact disk (700 MB).

Il diritto di certificato (art. 273 D.P.R. 115/2002, il cui importo è stato anch'esso aggiornato con D.M. 10/03/2014), tenuto conto di quanto citato, ammonta a 3,68 euro e va corrisposto nel caso si richieda l’attestazione che è stato depositato un atto (il timbro di “ricevuta”) oppure la certificazione che è in corso un procedimento di sorveglianza, presso il Tribunale di sorveglianza di Venezia o gli Uffici di sorveglianza di Venezia, Padova e Verona.
Non vengono rilasciati per nessun motivo altri certificati (come quello del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti o quello delle sanzioni amministrative dipendenti dal reato) che devono essere richiesti agli uffici competenti. La normativa prevede anche i diritti forfetizzati per copie su supporto diverso da quello cartaceo. Si tratta di supporti non utilizzati dal Tribunale di sorveglianza ma se ne riportano i diritti di copia per completezza di informazione:
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore: € 3,68
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti: € 5,52
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore: € 6,14
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti: € 7,37
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti: € 9,21

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