Come fare per


RIABILITAZIONE
Informazioni

La riabilitazione può essere chiesta dopo che sono trascorsi tre anni (o otto per i recidivi aggravati, o dieci per i delinquenti abituali) dall’espiazione della pena.

La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), deve essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza.

E’ necessario:

  • indicare le generalità di chi chiede la riabilitazione;
  • indicare le sentenze e/o i decreti penali per cui si chiede la riabilitazione (se conosciuti, specificare numero, data, autorità giudiziaria che l’ha emessa, data di fine espiazione o estinzione della pena detentiva e della pena pecuniaria); altrimenti riportare la dicitura “tutte le condanne presenti nel casellario giudiziale”.

E’ necessario, inoltre, documentare il risarcimento del danno o l’impossibilità di farlo:

  • allegando una dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di ritenersi soddisfatta, accompagnata da copia di un loro documento di identità;
  • nel caso non esistano o non si trovino le parti offese, allegare la documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarle;
  • oppure allegare documentazione comprovante le condizioni personali ed economiche disagevoli che impediscono, anche parzialmente, il risarcimento o l’attività riparatoria (modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, ecc.).

Per velocizzare la procedura è utile:

  • allegare fotocopia delle sentenze e/o decreti penali per cui si chiede la riabilitazione;
  • verificare di non avere procedimenti giudiziari in corso (“carichi pendenti”) o altre condanne oltre a quelle per cui si chiede la riabilitazione;
  • documentare il pagamento delle spese processuali e di mantenimento nell’istituto penitenziario, allegando le ricevute di pagamento.

Può essere utile inoltre:

  • documentare una effettiva e costante buona condotta, allegando per esempio attestazioni comprovanti la spontanea partecipazione ad attività socialmente utili o realizzazione di iniziative benefiche; attestazioni comprovanti un particolare impegno posto nelle attività personali (lavoro, studio, famiglia); o quant’altro ritenuto idoneo;
  • fornire e documentare ogni altro elemento utile per l’accoglimento della domanda di riabilitazione.

La decisione sulla riabilitazione è presa dal Tribunale di Sorveglianza senza la presenza delle parti con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizionedavanti al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interesssato e il difensore entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento.

Normativa di riferimento
  • artt. 178 e seg. del codice penale;
  • art. 683 codice procedura penale;
  • art. 667 comma 4 codice procedura penale.

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