| Informazioni | La riabilitazione può essere chiesta dopo che sono trascorsi tre anni (o otto per i recidivi aggravati, o dieci per i delinquenti abituali) dall’espiazione della pena. La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), deve essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza. E’ necessario: 
indicare le generalità di chi chiede la riabilitazione;indicare le sentenze e/o i decreti penali per cui si chiede la riabilitazione (se conosciuti, specificare numero, data, autorità giudiziaria che l’ha emessa, data di fine espiazione o estinzione della pena detentiva e della pena pecuniaria); altrimenti riportare la dicitura “tutte le condanne presenti nel casellario giudiziale”. E’ necessario, inoltre, documentare il risarcimento del danno o l’impossibilità di farlo: 
allegando una dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di ritenersi soddisfatta, accompagnata da copia di un loro documento di identità;nel caso non esistano o non si trovino le parti offese, allegare la documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarle;oppure allegare documentazione comprovante le condizioni personali ed economiche disagevoli che impediscono, anche parzialmente, il risarcimento o l’attività riparatoria (modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, ecc.). Per velocizzare la procedura è utile: 
allegare fotocopia delle sentenze e/o decreti penali per cui si chiede la riabilitazione;verificare di non avere procedimenti giudiziari in corso (“carichi pendenti”) o altre condanne oltre a quelle per cui si chiede la riabilitazione;documentare il pagamento delle spese processuali e di mantenimento nell’istituto penitenziario, allegando le ricevute di pagamento. Può essere utile inoltre: 
documentare una effettiva e costante buona condotta, allegando per esempio attestazioni comprovanti la spontanea partecipazione ad attività socialmente utili o realizzazione di iniziative benefiche; attestazioni comprovanti un particolare impegno posto nelle attività personali (lavoro, studio, famiglia); o quant’altro ritenuto idoneo;fornire e documentare ogni altro elemento utile per l’accoglimento della domanda di riabilitazione. La decisione sulla riabilitazione è presa dal Tribunale di Sorveglianza senza la presenza delle parti con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizionedavanti al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interesssato e il difensore entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. | 
|---|