Magistrati

Funzioni istituzionali della magistratura di sorveglianza

Alla competenza della magistratura di sorveglianza nel suo complesso, ora in composizione monocratica ora collegiale, sono rimessi dalla legge:
- in via generale la tutela dei diritti di tutte le persone che sono detenute in istituto penitenziario, indipendentemente dalla loro posizione giuridica
- in modo altrettanto esclusivo il sovrintendere all’evoluzione del trattamento di tutti i condannati, nelle varie forme del suo svolgimento, nonchè la valutazione della concedibilità di forme di espiazione penale alternative alla detenzione – con comparazione del diritto alla rieducazione ed al reinserimento sociale del reo con il diritto alla tutela e sicurezza della vittima e più in generale della società –, e la vigilanza sull’esecuzione di qualsiasi pena disposta in sostituzione della restrizione in carcere
- l’assunzione di provvedimenti di vario tipo volti alla tutela della salute sia fisica che psichica di tutti i soggetti ristretti
- l’assunzione di ogni decisione in materia di misure di sicurezza
- la gestione delle modalità di recupero delle pene pecuniarie e la valutazione sulla rimettibilità delle spese di giustizia e di mantenimento.
In pratica, l’intera esecuzione delle pene, sia detentive che pecuniarie, e di tutte le misure di sicurezza personali richiede l’intervento della magistratura di sorveglianza, in sede monocratica o collegiale; talora poi il legislatore ha disposto che vi sia dapprima una decisione in via urgente e provvisoria in sede monocratica a cui fa seguito quella in via definitiva in sede collegiale, mentre in altri casi il magistrato di sorveglianza emette una vera e propria pronuncia di primo grado, suscettibile di impugnazione dinanzi al collegio nel secondo grado di giudizio.
Tale complessiva attività, svolta in attuazione degli artt.3 e 27 della Costituzione, è disciplinata (oltrechè dal punto di vista procedurale dagli artt.677 e ss. c.p.p.) principalmente dalla legge 26.7.1975 n. 354 (norme sull’ordinamento e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dalla L. 10.10.86 n. 663 (modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà: c.d. legge Gozzini) nonché dal D.P.R. 30.06.2000 n. 230 (regolamento di esecuzione), complesso di leggi che viene sinteticamente indicato come “Ordinamento Penitenziario”.
Dal punto di vista organizzativo la legge n.354 del 1975 ha istituito il Tribunale di Sorveglianza in ciascun distretto di Corte D’Appello e singoli uffici di sorveglianza monocratici, nelle sedi periferiche, che fanno capo al Tribunale di Sorveglianza del distretto.