Le competenze collegiali
Il Tribunale di Sorveglianza, avente competenza distrettuale, è composto dal Presidente, da tutti i Magistrati di Sorveglianza in servizio negli Uffici di Sorveglianza compresi nel distretto e dagli esperti non togati nominati dal C.S.M. .
Ferme restando le più generali competenze direttive del Presidente del Tribunale di Sorveglianza individuate dall’art.70 bis l.n.354/75 nonché da leggi, regolamenti e circolari relative alle funzioni proprie dei dirigenti degli uffici giudiziari, e ferme altresì le funzioni monocratiche giudiziarie tipiche di tale Presidente, assegnategli dal II comma dell’art.666 c.p.p. e dall’art.99 d.p.r. n.115/02, le materie di competenza del Tribunale di Sorveglianza vengono per il resto trattate collegialmente e decise con ordinanza, e si dividono in:
- A) materie su cui il Tribunale decide in primo grado all’esito di udienza in contraddittorio delle parti, talora successivamente ad un provvedimento interinale e provvisorio del Magistrato di Sorveglianza monocratico, con ordinanza impugnabile solo mediante ricorso per Cassazione:
- misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale ordinario e terapeutico, detenzione domiciliare, semilibertà, ai sensi degli artt.47, 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 48, 50 l.n.354/75 e 94 d.p.r. n.309/90) e liberazione condizionale ai sensi dell’art.176 c.p.
- revoca delle predette misure
- rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt.146 e 147 c.p.
- sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art.90 del d.p.r. n.309/90
- revoca della sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art.93 del d.p.r. n.309/90
- accertamento dello status di collaboratore della giustizia
- revoca della riabilitazione
- revoca della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva
- revoca della liberazione anticipata
- sostituzione delle sanzioni sostitutive nel corrispondente periodo di pena detentiva in seguito a violazioni delle prescrizioni;
- valutazione dell’esito della liberazione condizionale
- B) materie su cui il Tribunale decide con ordinanza emessa senza formalità ai sensi dell’art.667 comma v c.p.p., avverso la quale può essere proposta opposizione dinanzi allo stesso Tribunale:
- valutazione dell’esito del periodo di affidamento in prova ordinario e terapeutico
- riabilitazione
- C) materie su cui il Tribunale decide in primo grado senza il contraddittorio delle parti, con ordinanza non impugnabile:
- sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti in materia di misure di sicurezza durante la pendenza dell’appello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art.680 comma III c.p.p.;
- sospensione dell’esecuzione dei decreti emessi dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e delle ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza durante la pendenza del ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art.666 comma VII c.p.p.;
- D) materie su cui il Tribunale decide all’esito di udienza in contraddittorio delle parti con funzione di impugnazione di provvedimenti dell’autorità amministrativa, con ordinanza impugnabile solo mediante ricorso per Cassazione:
- reclamo avverso il provvedimento ministeriale applicativo del regime di sorveglianza particolare di cui all’art.14 bis l.n.354/75
- reclamo avverso il provvedimento ministeriale applicativo del regime detentivo di cui all’art.41 bis l.n.354/75;
- E) materie su cui il Tribunale decide in secondo grado, all’esito di udienza in contraddittorio delle parti, in sede di impugnazione avverso provvedimenti giurisdizionali emessi dal magistrato di sorveglianza o da altra autorità giudiziaria, con ordinanza impugnabile solo mediante ricorso per Cassazione:
- appello avverso sentenze ed ordinanze in materia di misure di sicurezza
- reclamo avverso ordinanze in materia di liberazione anticipata
- reclamo avverso provvedimenti in materia di permessi premio e di necessità nonchè di computo del periodo trascorso in permesso o in licenza
- opposizione avverso provvedimenti in materia di espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione
- reclamo avverso ordinanze in materia di sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva
- reclamo avverso ordinanze in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive
- reclamo avverso ordinanze in materia di revoca dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive
- reclamo avverso provvedimenti in materia di limitazioni e di sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa
- reclamo avverso ordinanze in materia di reclamo dei detenuti avverso provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art.69 comma 6 lett.a) e 35 bis l.n.354/75
- reclamo avverso ordinanze in materia di reclamo dei detenuti avverso l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla l.n.354/75 e dal relativo regolamento dalla quale derivi al detenuto o internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti, ai sensi dell’art.69 comma 6 lett.b) e 35 bis l.n.354/75
- reclamo avverso ordinanze in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti che abbiano subito per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni un trattamento in violazione dell’art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi dell’art.35 ter Ord.Penit.