Magistrati

Materie di competenza del Magistrato di Sorveglianza

Le competenze monocratiche

 

Il magistrato di sorveglianza, nella sua veste monocratica di giudice in servizio presso un Ufficio di Sorveglianza, decide:

  1. I) con decreto motivato emesso in camera di consiglio senza contraddittorio delle parti, in via provvisoria ed in attesa della decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza, cui deve trasmettere i relativi atti:
  • sull’applicazione al condannato detenuto dell’affidamento in prova terapeutico e della detenzione domiciliare nonchè sulla sospensione provvisoria dell’esecuzione della pena in attesa che il Tribunale di Sorveglianza decida su istanze di affidamento in prova ordinario e di semilibertà, ai sensi della l.n.165/98 e della l.n.49/06
  • sulla sospensione provvisoria dell’esecuzione della pena per finalità di riabilitazione dalla tossicodipendenza ed alcoldipendenza, ai sensi della l.n.49/06
  • sul rinvio provvisorio dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, di maternità o di grazia, ai sensi degli artt.146, 147 c.p. e 684 comma II c.p.p.;
  • sulla sospensione o prosecuzione provvisoria delle misure alternative in conseguenza del sopravvenire di nuovi titoli esecutivi, ai sensi dell’art.51 bis l.n.354/75;
  • sulla sospensione provvisoria della misure alternative per comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni imposte, ai sensi dell’art.51 ter l.n.354/75;
  1. II) con decreto motivato emesso in camera di consiglio in sede di giudizio di primo grado senza contraddittorio, impugnabile dinanzi al Tribunale di Sorveglianza:
  • sull’espulsione dello straniero detenuto a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16 comma 5 d.l.vo n. 286/98
  • sulle limitazioni e sulla sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa dei condannati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado nonchè sul trattenimento della corrispondenza stessa, ai sensi degli artt.18 l.n.354/75 e 38 d.p.r. n.230/00
  • sui permessi di necessità per i condannati ai sensi dell’art.30 l.n.354/75
  • sui permessi premio per i condannati, ai sensi dell’art. 30 ter l.n.354/75
  • sull’esclusione del periodo di permesso o licenza negativamente gestito dal computo della detenzione sofferta, ai sensi dell’art.53 bis l.n.354/75;

III) con decreto motivato non impugnabile:

  • sulla sottoposizione del condannato ad accertamento in ordine alla compatibilità delle sue condizioni psichiche con il regime detentivo ordinario, ai sensi dell’art.112 del d.p.r. n.230/00
  • sul ricovero in luoghi esterni di cura dei detenuti condannati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e sulla necessità o meno del piantonamento durante lo stesso, ai sensi dell’art.11 l.n.354/75
  • sull’ammissione al lavoro all’esterno dei detenuti condannati, ai sensi dell’art.21 l.n.354/75
  • sull’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori dei detenuti condannati, ai sensi dell’art.21 bis l.n.354/75
  • sulle visite al figlio minore versante in imminente pericolo di vita o in grave condizioni di salute, ai sensi del comma 1 dell’art.21 ter l.n.354/75
  • sull’assistenza al figlio di età inferiore ai dieci anni durante le visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute, ai sensi del comma 2 dell’art.21 ter l.n.354/75
  • sull’approvazione del programma di trattamento dei condannati detenuti e dei semiliberi
  • sulle licenze ai detenuti semiliberi
  • sulle modifiche delle prescrizioni relative alle misure alternative, alle sanzioni sostitutive ed alle misure di sicurezza in esecuzione
  1. IV) in primo grado, con ordinanza emessa in camera di consiglio previo parere del p.m. e con contraddittorio differito all’eventuale fase dell’impugnazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza in materia di:
  • liberazione anticipata, ai sensi degli artt.54 e 69 bis l.n.354/75
  • sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, ai sensi della l.n. 207/03
  • esecuzione presso il domicilio delle pene detentive, ai sensi della legge n.199/10;
  • prosecuzione o revoca dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive per sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo, ai sensi della l.n.199/10;
  • revoca dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive, ai sensi della l.n.199/10;
  1. V) con ordinanza emessa senza formalità ai sensi dell’art.667 comma v c.p.p., avverso la quale può essere proposta opposizione dinanzi allo stesso giudice:
  • determinazione delle modalità di esecuzione delle sanzioni alternative alla detenzione
  • remissione del debito
  • conversione e rateizzazione delle pene pecuniarie
  1. VI) con ordinanza emessa all’esito di udienza in contraddittorio delle parti, impugnabile dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, in materia di:
  • applicazione, proroga, unificazione, trasformazione, aggravamento e revoca di misure di sicurezza
  • dichiarazione di delinquenza abituale e professionale, revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale e per tendenza;
  • reclami dei detenuti avverso provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art.69 comma 6 lett.a) e 35 bis l.n.354/75
  • reclami dei detenuti avverso l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla l.n.354/75 e dal relativo regolamento dalla quale derivi al detenuto o internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti, ai sensi dell’art.69 comma 6 lett.b) e 35 bis l.n.354/75
  • rimedi risarcitori in favore dei detenuti che abbiano subito per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni un trattamento in violazione dell’art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi dell’art.35 ter Ord.Penit.

VII) con ordinanza emessa all’esito di udienza in contraddittorio delle parti, impugnabile solo dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, in materia di;

  • espiazione della pena in regime di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell’art.148 c.p.
  • reclami dei detenuti di contenuto vario e generico ai sensi dell’art.35 l.n.354/75
  • richieste di ottemperanza ai provvedimenti emessi dallo stesso magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art.35 bis l.n.354/75 non più soggetti ad impugnazione e rimasti ineseguiti.

 

E’ inoltre rimesso al Magistrato di Sorveglianza, quale compito generalmente non cristallizzabile in provvedimenti giudiziari tipici ma proprio ed esclusivo della funzione specifica di tale giudice, quello di vigilare sull’organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, di prospettare al Ministro della Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all’attuazione del trattamento rieducativo, di esercitare una vigilanza diretta ad assicurare che la custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti e di impartire all’amministrazione penitenziaria nel corso del trattamento le disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati. A tale fine egli è chiamato a compiere frequenti accessi agli istituti penitenziari, anche per favorire il colloquio diretto con i soggetti ivi ristretti.

 

Egli esprime inoltre parere motivato in ordine alle istanze di grazia concernenti i condannati detenuti.